Consiglio Pastorale Parrocchiale

Dal Codice di Diritto Canonico:

Can. 536 – §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.

§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

Normativa dei Consigli Pastorali Parrocchiali nell’Arcidiocesi di Taranto
Sotto forma di Direttorio approvato il giorno 13 giugno 1992
con Decreto dell’Arcivescovo Benigno Luigi Papa.
Il testo è tratto dalla Rivista Diocesana 2-3 (1992) 157

A. PREMESSA TEOLOGICA E PASTORALE

  1. La Chiesa particolare, porzione del Popolo di Dio, affidata alla carità pastorale del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, è organicamente strutturata in parrocchie.
  2. La parrocchia è la realtà socio-religiosa dove la comunione ecclesiale trova la sua espressione immediata e visibile (cf ChL 26).
  3. La comunione ecclesiale, pertanto, postula forme concrete di partecipazione da parte dei membri del Popolo di Dio, sacerdoti, religiosi e laici. Tutti, infatti, siamo chiamati alla missione ecclesiale, da progettare e da realizzare insieme per la nuova evangelizzazione.
  4. Giova, inoltre, evidenziare che “gli organismi di partecipazione ecclesiale hanno una funzione pedagogica positiva perché esprimono e promuovono fraternità e corresponsabilità pastorale” (B. L. PAPA, Messaggio per la Quaresima 1992, n. 5).
  5. “Il concorso di tutti – quindi – deve trovare il suo adeguato e strutturato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa dei Consigli Pastorali Parrocchiali sui quali hanno giustamente insistito i Padri sinodali” (ChL 27).

B. NORME OBBLIGATORIE

  1. In ogni parrocchia sia costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).
  2. Il Presidente del CPP è il Parroco.
  3. II CPP “ha solamente voto consultivo ed è diretto dalle norme stabilite dal Vescovo” (Can. 536 § 2).
  4. Il CPP è segno di comunione e di corresponsabilità pastorale nella comunità parrocchiale per attuare la missione salvifica della Chiesa sul territorio.
  5. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale:
  • vive e promuove l’esperienza di comunione ecclesiale e di condivisione della fede;
  • studia i problemi pastorali della comunità parrocchiale;
  • elabora il proprio progetto pastorale parrocchiale, tenendo presenti da una parte il progetto pastorale diocesano e dall’altra le esigenze specifiche del territorio;
  • verifica l’attuazione di tale progetto.

6. I membri di diritto dei CPP sono:

  • i Sacerdoti, i Diaconi, i Superiori e le Superiore degli Istituti religiosi presenti nel territorio della Parrocchia;
  • il Presidente dell’A.C.l. parrocchiale;
  • tutti coloro che sono rappresentativi delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali approvati dall’Autorità ecclesiastica;
  • i responsabili della Catechesi, della Liturgia e della Caritas.

7. II CPP è convocato almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta è richiesto da necessità particolarmente emergenti.
8. La durata dei CPP è di un quinquennio.

C. LINEE ORIENTATIVE

1. Il Presidente viene coadiuvato da un segretario, da lui stesso designato, con precisi compiti da svolgere (come: trasmettere ai consiglieri l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, redigere il verbale di ogni sessione e curare l’archivio del Consiglio, inviare all’Ufficio Pastorale Diocesano copia dei verbali di ogni sessione e mantenere con lo stesso Ufficio rapporti costanti).

2. Il CPP elegge tra i suoi membri 4 consiglieri i quali, insieme al parroco, formano il Consiglio di presidenza. Tra i Consiglieri eletti, il Parroco può designare il Vice Presidente, il quale, tra l’altro, può avere il compito di mantenere i rapporti con il Consiglio Pastorale Vicariale. Il Consiglio di presidenza svolge il servizio di sintesi, sia della fase progettuale sia della fase esecutiva, dell’azione pastorale della comunità parrocchiale.

3. Per particolari esigenze vicariali o diocesane il Parroco può designare un membro del CPP a rappresentare la parrocchia negli organismi diocesani e vicariali (p. es. nella Consulta vicariale giovanile o in altri organismi).

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